di Federico Unnia – L’amaro in bocca può essere una sensazione spiacevole. E’ quanto deve aver pensato Venchi leggendo della condanna inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per aver diffuso una pubblicità della barretta “Chococaviar” ingannevole, con la conseguente sanzione pecuniaria di 70mial Euro.
Il messaggio in questione indicava, in maniera ingannevole, la percentuale del 75% di cacao contenuta nel prodotto, presente, invece solo nella granella della copertura esterna. Insomma una “svista” non da poco.
Questa circostanza era tuttavia precisata, insieme ad altre informazioni, soltanto nel retro della confezione, dove era riportata la percentuale di cacao delle diverse componenti della barretta, utilizzando caratteri di dimensioni significativamente inferiori rispetto a quelli utilizzati nel frontpack.
L’Autorità ha ritenuto che le modalità di presentazione della barretta “chocaviar”, vale a dire l’enfasi attribuita alla misura percentuale di un ingrediente (il cacao), attraverso l’indicazione “75% ricoperto farcito cuor di cacao”, presente sul frontpack dell’alimento, in assenza di ulteriori specificazioni, contestuali e di pari evidenza grafica, circa l’effettiva consistenza della percentuale di cacao contenuta nel prodotto erano scorrette in quanto inducevano il consumatore medio a ritenere erroneamente che la vantata percentuale di cacao fosse riferita al prodotto nel suo complesso, anziché solo al suo involucro esterno (le microsfere che costituiscono la granella).
La circostanza che le indicazioni sull’effettiva percentuale di cacao presente nella barretta fossero riportate sul retro della confezione non è stata ritenuta idonea ex se, contrariamente a quanto sostenuto da Venchi, a sanare l’equivoco ingenerato nel consumatore nella fase di “primo contatto”, in considerazione dell’enfasi volutamente attribuita all’informazione concernente la percentuale di cacao e derivante dalla sua stessa collocazione grafica.
In considerazione di tutto questo, l’Autorità ha ritenuto la pratica commerciale in esame, scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio fuorviandolo riguardo ad una caratteristica essenziale del prodotto, quale la percentuale di cacao presente nel cioccolato della barretta
“chocaviar”.
Da qui la decisione di infliggere la sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 €. Decisione, si ricorda, che potrà essere impugnata avanti al Tar Lazio.