Nazione Futura e Futuro Nazionale, quando due simboli possono creare confusione: il parere di Elisabetta Berti Arnoaldi

Elisabetta Berti

di Elisabetta Berti Arnoaldi, Partner dello Studio Legale Sena & Partners

La vicenda concernente l’interferenza tra i segni Nazione Futura e Futuro Nazionale è attualmente sottoposta all’esame dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a seguito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore “Nazione Futura” avverso la domanda di registrazione del marchio del segno successivo.

È bene chiarire che, ad oggi, l’opposizione è stata dichiarata ammissibile, ma il procedimento non è ancora giunto alla fase decisoria, sicché allo stato non sussiste alcuna valutazione dell’Ufficio in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese.

Sotto il profilo giuridico, l’analisi della vicenda si fonda sui principi in materia di rischio di confusione tra segni distintivi.

Come previsto dalla normativa in materia di marchi e costantemente affermato dalla Corte di giustizia e, in Italia, dalla Corte di Cassazione, tale giudizio non si arresta alla verifica dell’identità letterale o grafica dei segni, ma richiede anche un apprezzamento globale della loro somiglianza visiva, fonetica e concettuale, effettuato alla luce dell’impressione complessiva da essi prodotta presso il pubblico di riferimento.

In particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’illecito di contraffazione, il rischio di confusione, che nelle previsioni normative, tanto in sede europea quanto in sede nazionale, comprende anche quello di associazione, si estende all’ipotesi in cui il pubblico, pur percependo le differenze esistenti tra i segni, sia indotto a ritenere che tra essi sussista un legame economico, organizzativo o comunque riconducibile ad una comune origine.

In tal senso si ricorda, per prima, la pronuncia CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, nel caso SABEL BV c. Puma AG, ed anche quella resa successivamente nel caso c.d. Canon, in cui è stato ulteriormente precisato che il rischio di confusione sussiste ogniqualvolta il pubblico possa credere che i segni provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate (CGUE, 29 settembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).

La giurisprudenza dell’Unione Europea ha inoltre costantemente evidenziato che il consumatore medio raramente procede ad un confronto diretto tra i segni e fonda il proprio giudizio sul ricordo imperfetto che ne conserva nella memoria (CGUE, 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer), con la conseguenza che anche differenze percepibili in sede di analisi comparativa possono risultare insufficienti ad escludere un rischio di confusione ove i segni condividano gli elementi dotati di maggiore capacità distintiva o evocativa.

Applicando tali principi al caso attuale, il punto centrale non è dunque stabilire se le espressioni “Nazione Futura” e “Futuro Nazionale” siano identiche o immediatamente confondibili, bensì verificare se la combinazione degli elementi verbali e grafici che le compongono sia idonea a determinare nel pubblico l’impressione dell’esistenza di una continuità, di una derivazione o di una qualche forma di collegamento tra le rispettive organizzazioni politiche. Concorrono all’analisi anche i colori con cui i segni sono riprodotti e, in particolare, lo sfondo del medesimo colore blu di entrambi.

Tutto ciò significa che non soltanto la presenza di termini semanticamente affini (“Nazione”/“Nazionale”) assume rilievo, ma anche la riproduzione, seppure in ordine invertito, del nucleo concettuale rappresentato dall’abbinamento dell’idea di “futuro” a quella di “nazione”.

La giurisprudenza, in sede europea ma anche nazionale, ha infatti ripetutamente affermato che la somiglianza concettuale può risultare determinante ai fini dell’accertamento del rischio di confusione, specie quando il pubblico tende a cogliere il significato complessivo del segno più che i singoli dettagli che lo compongono.

Benché il contesto dei simboli politici presenti peculiarità proprie e sia disciplinato anche da regole differenti da quelle strettamente inerenti alla disciplina dei marchi, la funzione svolta dal simbolo/contrassegno è, in entrambi gli ambiti, essenzialmente identificativa.

Il simbolo/contrassegno deve consentire al pubblico di attribuire ad un determinato soggetto, con chiarezza, un messaggio, un’organizzazione e un patrimonio reputazionale.

In questa prospettiva, la categoria del rischio di associazione propria del diritto dei marchi fornisce quindi un parametro interpretativo essenziale: ciò che rileva non è soltanto l’eventuale scambio tra due soggetti politici, ma anche la possibilità che il pubblico attribuisca al secondo una continuità ideale, politica o organizzativa rispetto al primo.

In altri termini, la questione giuridica non consiste nell’accertare una mera coincidenza terminologica, bensì nel verificare se il segno successivo sia suscettibile di agganciarsi alla notorietà, all’identità o alla capacità evocativa del segno anteriore, inducendo il pubblico a ravvisare tra i due soggetti un rapporto che, in realtà, potrebbe non esistere.

Si tratta del medesimo fenomeno che, nel diritto dei marchi, costituisce una delle espressioni tipiche del rischio di confusione e determina l’intervento dell’ordinamento a tutela della funzione distintiva del segno.