Giurì: stop ai link pubblicitari di Across

di Federico Unnia

Il Giurì di autodisciplina ha bloccato la diffusione di alcuni link pubblicitari relativi ad attività di trading online diffusi sul sito www.wired.it da Across in quanto ritenuti non conformi agli artt. 7 (identificazione della natura pubblicitaria del messaggio), e 27 (operazioni finanziarie ed immobiliari).

Pron. 66-16 CdC c. Across MESSAGGILa vertenza era iniziata a seguito dell’emissione di un’ingiunzione di desistenza da parte del Comitato di controllo dello IAP, il quale chiedeva il blocco immediato della diffusione dei messaggi in quanto cliccando sui link si era rimandati ad articoli, apparentemente giornalistici,  che raccontavano la storia di un soggetto che aveva facilmente intrapreso con successo l’attività di trading on line. Dai messaggi (e dalle espressioni usate quali “6000 euro al mese roba da grandi imprenditori? No, tutti possono farcela!”,  “Dal conto in rosso a 15mila euro al mese. L’incredibile storia di Mauro” ed “Il lavoro che vorresti sicuramente”) emergevano i vantaggi di tale attività, trasmettendo così il messaggio che sia possibile raggiungere facili guadagni con estrema facilità di mezzi.  Comunicazioni che così celavano la loro natura pubblicitaria e, quel che è peggio, trasmettevano messaggi ingannevoli illudendo gli utenti di poter guadagnare in tempi brevi anche rilevanti somme di denaro.

Across, autrice dei messaggi, si era opposta contestando su tutta la linea le tesi accusatorie del Comitato, in primis che non si trattasse di pubblicità camuffata e nel merito che il tenore delle comunicazioni era moderato. Inoltre avanzava che dei messaggi dovesse rispondere l’agenzia che ne aveva curato l’ideazione e la realizzazione.

Il Giurì ha ritenuto di avocare a se il caso e al termine dell’udienza ha deciso per la sospensione del messaggio. Infatti, si legge nella motivazione da poco resa nota, i link pubblicitari erano idonei a fuorviare il pubblico considerata la mancanza o inadeguatezza dell’indicazione della loro natura pubblicitaria. Non si palesava il fatto che il contenuto fosse pubblicitario, inducendo così il lettore e credere fossero informazione neurale ed obiettiva. Da tale condotta deriva poi la violazione dell’art. 27 Cap, norma che esige una particolare attenzione e completezza di informazioni quando si promuovono beni o servizi che attengono investimenti finanziari il cui impatto deve essere attentamente conosciuto e valutato dal potenziale acquirente.

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