Giuri’, nel mirino gli instant Win

Accolto il ricorso di Wind contro una comunicazione 3 non del tutto chiara

di Federico Unnia

Il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato, su istanza di Wind, in merito ad un concorso a premi indetto da H3G spa, direttamente destinato ai clienti della azienda ricorrente.  Si trattava  di un “instant Win”,  denominato “vinci Smartphone con 3”, che prevedeva l’invio da parte di H3G spa ai clienti di Wind, di un sms con il quale gli stessi venivano invitati a recarsi presso un punto vendita “3 store” aderente all’iniziativa, per partecipare all’estrazione di 1 iPhone 6 al giorno (“Con 3 un iPhone 6 al giorno proprio per te! Corri in un 3Store, scopri se il tuo numero wind è quello fortunato! senza impegno. Reg.tre.it/Re”).

Dalla disamina del regolamento del concorso presente sul sito dell’azienda promotrice, si evinceva tuttavia che, oltre allo smartphone, erano previsti altri premi in palio, consistenti in n. 100 ricariche telefoniche “3” al giorno  – per 44 giorni – del valore di 10€ ciascuna, attivabili esclusivamente su un’utenza “3”.

Pron. 12-15 Wind c. H3G - IMMAGINI

Secondo Wind l’iniziativa sarebbe stata contraria agli art. 1, 2 e 21 c.a. evidenziando   l’ingannevolezza del messaggio   nella parte in cui, mediante la promessa di vincere il premio “più appetibile” (n. 1 iPhone 6 al giorno) esortava i destinatari a recarsi presso i punti vendita 3 omettendo, per contro, di menzionare i restanti principali premi messi in palio nell’ambito dell’iniziativa (n. 100 ricariche “3” al giorno), oltre alla necessità, per poterne fruire in caso di aggiudicazione, di acquistare una sim “3”.

H3G - IMMAGINI

Wind inoltre sottolineava come il modus comunicandi adottato dall’azienda concorrente si ponesse in contrasto con l’art. 21 c.a., tenuto conto che l’sms inviato ai propri clienti ometteva anche l’indicazione della data di scadenza del concorso e il relativo montepremi.   L’iniziativa avversaria si traduceva infine in un attacco diretto nei confronti di Wind, volto a sviarne la clientela mediante modalità scorrette e, conseguentemente, si poneva in contrasto con l’art. 1 c.a..

A fronte di queste accuse  H3G si era difesa eccependo in via preliminare l’incompetenza del Giurì a decidere della vertenza, poiché  l’iniziativa contestata non sarebbe rientrata nell’ambito di definizione di “comunicazione commerciale” contenuta nelle norme preliminari del Codice. Nel merito  respingeva le censure avversarie rilevando come l’sms fosse di per sé esaustivo e veritiero, tenuto conto che conteneva un rinvio esplicito al regolamento del concorso, mediante un link che ne consentiva la consultazione integrale. Da ultimo H3G spa precisava che la partecipazione all’iniziativa era gratuita per il pubblico, tenuto conto che l’acquisto della sim 3, in caso di vincita della ricarica, non era necessario: l’utente avrebbe infatti potuto decidere di non fruire del suddetto premio e/o di regalarlo ad un cliente 3.

Il Giurì, come si ricordava, ha accolto l’istanza di Wind  dichiarando  la pubblicità contestata in contrasto con l’art. 21 Cap e ne ha ordinato a cessazione. La decisione   rappresenta un precedente importante in materia, perché chiarisce che, al di là del mezzo impiegato (nel caso di specie un sms), è la finalità promozionale che rileva ai fini dell’applicabilità del Codice. Nessun dubbio che anche le nuove tecniche di comunicazione (come l’invio di un semplice sms) rientrino nella sfera di competenza del Giurì. Nel merito, il Collegio ha statuito che l’sms (benché sintetico) non esonerava l’inserzionista dall’informare il consumatore dell’esistenza  anche dei cd. premi minori e delle condizioni per poterne fruire, precisando altresì che “ciò vale in particolare quando, come nella specie, la comunicazione pubblicitaria è aggressiva ed è invasiva nei confronti del consumatore per le modalità con cui è attuata”. Il Giurì non ha invece ritenuto di entrare nel merito dei profili di illiceità contestati da Wind Telecomunicazioni spa ai sensi dell’art. 2 c.a. legati alla meccanica del concorso e al Regolamento, ritenendo di prendere posizione solo sugli aspetti prettamente pubblicitari dell’iniziativa.