di Federico Unnia
Una promessa storica, un baluardo contro il caro libri che in realtà finisce per cadere nel più banale degli inganni pubblicitari. E’ questo l’esito della vertenza che ha visto contrapposti avanti al giurì di autodisciplina pubblicitaria l’agenzia Argo, autrice della campagna “A conti fatti, con Libraccio fai il colpaccio”, diffuso attraverso affissioni e sui mezzi pubblici nella città di Milano, ritenuta in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il messaggio- a detta del Giurì – si fondava sull’accattivante promessa di uno sconto percentuale che era percepito come spendibile nell’ulteriore acquisto di libri scolastici, facendo peraltro leva su un tema cui il consumatore è particolarmente sensibile, ovvero quello della spesa elevata per l’acquisto di libri scolastici. Di fatto, il Giurì ha rilevato che la promozione deludeva l’attesa di risparmio sulla spesa di testi scolastici, in quanto il messaggio ometteva una condizione rilevante per la scelta, cioè che il buono è in realtà spendibile su altri prodotti.
Il Comitato di Controllo aveva chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Internet Bookshop Italia, e del messaggio che recitava appunto “–15%* sui libri di scuola nuovi”, cui corrispondeva la precisazione a caratteri minimi “* Buono sconto valido spendendo almeno 50 euro. Vedi regolamento”, giudicandolo ingannevole per il consumatore circa le effettive condizioni dell’offerta, in quanto il buono sconto pubblicizzato, ottenibile spendendo almeno 50 euro, lo era solo su differenti prodotti.
La convenuta Bookshop, non entrando nel merito delle contestazioni, aveva eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, affermando di non aver prodotto il messaggio in questione, né commissionato a terzi la produzione e diffusione del medesimo, e indicando la società Argo come committente.
Il Giurì, pronunciatosi solo nei confronti di Argo, ha ritenuto che la pubblicità contenesse informazioni parziali in contrasto con l’art. 2 Cap, nonostante fosse suscettibile di essere rettificata con la consultazione di altre fonti. Il messaggio è stato anche ritenuto in contrasto con l’articolo 20, perché non chiariva in cosa effettivamente consiste la favorevole occasione di acquisto pubblicizzata e non indica la data di scadenza dell’offerta stessa.