di Federico Unnia
Il Giurì di autodisciplina pubblicitaria ha accolto il ricorso del Comitato di Controllo nei confronti di alcuni messaggi pubblicitari diffusi da Inticom in relazione ai prodotti “Yamamay Slim”, perché non conformi all’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Secondo il Comitato, infatti, strutturati in un soggetto per l’uomo ed uno per la donna, avrebbero attribuito ai capi di abbigliamento pubblicizzati (“grazie all’impiego della fibra microincapsulata di Nurel, ricca di princìpi attivi…”) proprietà ed effetti non dimostrati. L’utilizzo di frasi quali “snellire la figura”, “ridefinire la silhouette”, “tonificare la massa corporea”, “contrastare la ritenzione idrica” non sarebbero corrisposti al vero.
Inoltre le immagini impiegate, quella di un noto campione di nuoto ed una di una bella donna formosa, avrebbero trasmesso suggestivamente la promessa di snellimento e tonificazione, mostrando per l’uomo il fisico scultoreo e per la donna il centimetro avvolto attorno ai fianchi, con la funzione di corroborare la headline “Riduci i centimetri, ritrova la forma”.
La documentazione prodotta dall’inserzionista non sarebbe risultata, a dire del Comitato, idonea a supportare le promesse pubblicitarie, in quanto gli studi per valutarne l’efficacia cosmetica erano stati svolti solamente su 20 soggetti di sesso femminile.
A tali dure accuse Inticom aveva replicato ricordando come gli studi scientifici dimostravano l’assoluta veridicità dei messaggi. Il tessuto dei capi pubblicizzati consentiva di ottenere un immediato effetto modellante, dovuto alla sua capacità contenitiva e un effetto “cosmetico” che si produrrebbe nel tempo, derivante dal filato Nurel microincapsulato, che rilasciava princìpi attivi con il calore prodotto dal corpo e venendo a contatto con la pelle ne levigherebbe la superficie.
Il Giurì, come si accennava, ha ritenuto che i risultati scientifici fossero nel loro insieme deludenti in quanto associati alla promessa di snellimento. Le misure osservate diventavano ad avviso del Giurì insignificanti nella prospettiva fatta valere dalla pubblicità. L’esibizione del metro per cingere la figura nel messaggio al femminile, così come la fisicità nel messaggio al maschile, promettevano ad avviso del Giurì ben più di quanto dimostrato, specie se si considerava il contesto complessivo dei messaggi, che assevera l’effetto di dimagrimento. Il termine “snellire”, ha affermato il Giurì, significa rendere snello, non “far apparire snello”. E tale significato risulta particolarmente capace di influenzare e ingannare un pubblico di soggetti preoccupati della loro linea e sensibili a ogni occasione che sembri promettere il paradiso della linea perfetta.